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Presidente : Vice presidente: Segretaria/contabile Membri: |
Nicoletta Gagliardi Gabriella Ferrari Rossini Manuela Petito Rytz Mariuccia Schönholzer Marco Mastelli |
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Statuto Chaba Famiglie
(Versione stampabile PDF in coda al testo) |
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A. Scopo, organizzazione e scadenza
Articolo 1. Chaba è un'associazione apolitica e aconfessionale, non a scopo di lucro, indipendente dagli enti ufficiali, formata da famiglie con bambini adottati provenienti dalla Thailandia, da famiglie in attesa e da simpatizzanti che volontariamente vi aderiscono. Articolo 2. Gli scopi dell'associazione sono i seguenti:
Articolo 3. L'associazione ha sede a Locarno, presso la famiglia Marco e Nicoletta Gagliardi, con recapito casella postale 1026, 6648 Minusio. Articolo 4. L'associazione è composta dai seguenti organi:
B. Soci Articolo 5. È socio ogni persona, famiglia o ente che paga annualmente la tassa sociale. Le quote di socio, socio-sostenitore e famiglia sono proposte dal Comitato e ratificate dall'Assemblea. Ogni socio e socio-sostenitore ha diritto a un voto, mentre il nucleo familiare ha diritto a due voti se presenti al momento delle votazioni. Articolo 6. Il patrimonio sociale è formato dalle tasse sociali, da contributi o donazioni volontarie, dall'eventuale provento di manifestazioni. Gli impegni dell'Associazione verso terzi sono coperti esclusivamente dal patrimonio sociale. E' esclusa ogni responsabilità personale dei membri di Comitato e dei singoli soci i quali rispondono nei confronti dell'Associazione per eventuali atti illeciti. Articolo 7. Chaba Famiglie garantisce che tutte le offerte si trasformino in aiuti concreti. Articolo 8. Per ridurre spese e lavoro, se possibile, le comunicazioni tra gli organi di Chaba Famiglie e i soci avvengono via e-mail. I soci che non dispongono di un indirizzo di posta elettronica vengono contattati per posta. C. L'Assemblea dei soci Articolo 9. L'Assemblea dei soci è l'organo supremo, con i seguenti compiti:
Articolo 10. L'Assemblea ordinaria ha luogo una volta all'anno e la convocazione deve pervenire almeno 10 giorni prima della riunione. L'assemblea è diretta dal Presidente del Comitato e può deliberare se almeno 1/6 dei soci è presente. In assenza di quorum è convocata mezz'ora dopo e potrà deliberare indipendentemente dal numero dei presenti. L'Assemblea può essere convocata in forma straordinaria dal Comitato, o da almeno 1/5 dei soci. D. Il Comitato Articolo 11. Il Comitato dirige e gestisce l'attività e applica le decisioni assembleari. Articolo 12. Il Comitato è composto da 3 a 5 membri, tra i quali il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario-Cassiere, designato al suo interno. Il Comitato rimane in carica e può essere riconfermato tacitamente ogni anno in occasione dell'Assemblea. E. La commissione di revisione dei conti Articolo 13. L'Assemblea nomina un Revisore dei conti. Il suo mandato dura due anni e può essere rinnovato. Il Revisore è coadiuvato da un revisore esterno e hanno il compito di controllare la gestione finanziaria e la tenuta dei conti dell'Associazione. Essi presentano un rapporto all'Assemblea. F. Sistema di voto Articolo 14. Gli organi dell'associazione deliberano per alzata di mano, a meno che la maggioranza dei presenti richieda lo scrutinio segreto. Le decisioni sono adattate alla maggioranza dei presenti ritenuto che, in caso di parità, il voto del Presidente è decisivo. In caso di votazione, vengono designati 2 scrutatori. Articolo 15. L'Associazione può dotarsi di un proprio organo di stampa e di siti Internet, o ricevere ospitalità su altre pubblicazioni o in altri siti. Articolo 16. L'Associazione può essere sciolta per deliberazione dell'assemblea, con una maggioranza dei 2/3 dei soci. Il patrimonio esistente sarà interamente devoluto al Child Adoption Center di Bangkok. G. Disposizioni finali e entrata in vigore Articolo 17. Il presente statuto entra in vigore dopo l'approvazione dell'Assemblea dei soci. Per quanto non contemplato dal medesimo, saranno applicabili gli art. 60 ss del Codice Civile Svizzero. Il presente statuto è stato modificato e sostituisce il precedente del 18 settembre 2001 ed è approvato all'unanimità dall'Assemblea generale tenutasi a Camignolo il 22 settembre 2008. |
Statuto di Chaba Famiglie
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